Colori della Repubblica Italiana
   




GENERALI

Che cos'è un Consolato?

Un Consolato è un Ufficio governativo italiano che opera all'estero ed offre, prevalentemente, servizi ai connazionali non residenti in Italia. Un Consolato, in genere, viene istituito in città diverse dalla Capitale del Paese ospitante, dove invece opera l'Ambasciata, ma vi sono casi in cui in una Capitale straniera possa ospitare tanto un'Ambasciata quanto un Consolato. Qui in Canada operano un'Ambasciata (ad Ottawa) e tre Consolati Generali (Montréal, Toronto, Vancouver).


Il Consolato Generale d'Italia a Toronto - considerata la grande estensione della Circoscrizione di riferimento (Ontario, Manitoba e Territori del Nord Ovest) - si avvale di strutture di supporto?

Sì: il Consolato si avvale dell'assistenza di una rete di Vice Consolati Onorari, che operano al di fuori della GTA, e di un sistema di Corrispondenti Consolari, attivi all'interno della GTA, specie nell'area di Vaughan e Woodbridge. Nella sezione Rete consolare sono elencati gli Uffici dei Vice Consolati Onorari e dei Corrispondenti Consolari con i relativi indirizzi e recapiti telefonici.


Quali servizi offre il Consolato Generale d'Italia a Toronto?

Offriamo numerosi servizi ai connazionali, per l'esattezza i seguenti: anagrafe (AIRE), assistenza sociale, cittadinanza, notarile, passaporti, stato civile. Alcuni servizi sono a pagamento ed altri sono invece gratuiti. Il costo dei servizi a pagamento varia ogni tre mesi, al mutare delle quotazioni di cambio tra Euro e Dollaro canadese.


Esistono operazioni che è bene compiere con regolarità presso il Consolato?

Certamente. L'operazione più importante è quella relativa agli aggiornamenti anagrafici. Tutte le variazioni di residenza, di cittadinanza e di stato civile (nascite, matrimoni, divorzi, morti) devono essere segnalate al Consolato, che provvederà di conseguenza a registrarle nella propria Anagrafe. Si segnala che in Anagrafe possono iscriversi tutti i cittadini italiani residenti all'estero a qualsiasi titolo (e legalmente) per più di dodici mesi.


Il Consolato richiede la presentazione di documenti in originale?

Di norma no. Gli originali vanno esibiti al momento della richiesta del servizio consolare unitamente ad una fotocopia per ciascun documento, che sarà conservata agli atti come copia conforme. Gli originali invece saranno restituiti agli interessati.


ANAGRAFE

Come ci si iscrive in Anagrafe consolare?

È un'operazione semplicissima e gratuita. Si può venire di persona in Consolato, muniti di un documento di identità valido, oppure si può mandare una comunicazione via fax (416-977-1119), indicando i dati della propria residenza ed unendo la fotocopia di un documento di identità valido (ad esempio, il passaporto). All'atto della registrazione in Consolato bisognerà indicare anche la composizione del nucleo familiare (coniuge, anche se straniero; figli a carico).


Come si aggiorna la propria posizione nell'Anagrafe consolare?

Le procedure da seguire sono le stesse in vigore per la prima iscrizione.
In particolare,
si raccomanda di voler aggiornare con regolarità i cambiamenti di indirizzo e qualsiasi variazione di stato civile. L'aggiornamento dell'indirizzo è un'operazione importantissima, in quanto consente al Consolato di raggiungere facilmente i connazionali residenti in questa Circoscrizione, ad esempio in occasione delle elezioni politiche o delle consultazione referendarie, cui anche gli italiani all'estero partecipano. Le liste degli elettori residenti all'estero sono infatti redatte dal Ministero dell'Interno sulla base dei dati inviati dalla rete diplomatico-consolare.


PASSAPORTO

Quanto tempo occorre per ottenere un passaporto?

Dal 26 ottobre 2006, data di introduzione del passaporto elettronico, munito di microchip e foto digitale, che consente di recarsi negli USA per soggiorni fino a 90 giorni senza visto, sono necessari 15 giorni. Vanno aggiunti altri 15 giorni qualora si debba ottenere il nulla osta dalla Questura o da altro Ufficio consolare, nel caso in cui il connazionale non sia residente nella circoscrizione di Toronto.


Cosa accade se un turista di passaggio smarrisce il passaporto o ne viene derubato?

In questa circostanza il Consolato, previa esibizione da parte dell'interessato della denuncia di furto o smarrimento del passaporto fatta alle Autorità di Polizia, può rilasciare:

a) un foglio di viaggio, valido esclusivamente per il ritorno in Patria; oppure

b) un nuovo passaporto, previa delega e nulla osta dall'Autorità italiana competente e la esibizione di un altro documento di identità.


Quanto tempo vale un passaporto italiano?

Dal 2003 un passaporto italiano vale dieci anni, al termine dei quali dovrà essere rilasciato un nuovo libretto.



LEGALE-NOTARILE

Il Consolato offre servizi notarili?

Sì. Il Consolato offre diversi servizi: rilascio di procure generali e/o speciali, autentiche e legalizzazioni di firme, dichiarazioni sostitutive di certificazione, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, notifiche di sentenze, notifiche di rogatorie, notifiche di multe emesse dai vigli urbani o dalla Polizia stradale, rimborsi in dollari canadesi dei Buoni Postali Fruttiferi (BPF) o delle somme depositate sui libretti nominativi di risparmio postale.


Che cosa è una procura?

Una procura è un atto con il quale una persona attribuisce ad un'altra il potere di compiere, in suo nome e per suo conto, uno o più atti (ad esempio, vendere o acquistare beni; riscuotere somme di denaro, aprire successioni, ecc.). Le procure possono essere generali o speciali, a seconda che il procuratore possa compiere qualsiasi atto in nome e per conto di chi concede la procura o soltanto atti specifici, ad esempio una vendita o un acquisto di beni. Le procure sono atti revocabili da chi li rilascia, in ogni momento.


AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Che cos'è l'autocertificazione?

L'autocertificazione - o anche dichiarazione sostitutiva - è una procedura, definita da ultimo dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che consente a tutti i cittadini italiani di poter effettuare dichiarazioni che sostituiscano certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione o comunque dichiarazioni su stati, fatti, qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza.


Come si redige praticamente l'autocertificazione?

L'autocertificazione viene effettuata tramite una dichiarazione su carta semplice, da esibire alla Pubblica Autorità e dunque, nel caso degli Italiani all'estero, agli Uffici Consolari. La firma del dichiarante non deve essere autenticata. La dichiarazione può anche essere inviata per posta, email o fax ma sarà presa in considerazione soltanto se ad essa sarà allegata copia di un documento di identità valido (per es. il passaporto o la patente di guida). Potrà essere anche allegato un documento scaduto, a condizione che il dichiarante confermi che i dati in esso contenuti non sono nel frattempo mutati.


Le autocertificazioni hanno una scadenza?

Dipende. Le autocertificazioni hanno infatti durata identica a quella dei certificati che sostituiscono. Dichiarazioni sostitutive relative a nascite e/o decessi non avranno, ad esempio, alcuna scadenza, in quanto i corrispondenti certificati non hanno più un termine di validità.


Cosa succede a chi, ricorrendo all'autocertificazione, dichiara il falso?

Colui il quale, facendo ricorso all'autocertificazione, dichiari il falso (che andrà comunque accertato con apposite verifiche), sarà punito secondo le disposizioni contenute nel Codice Penale italiano e nelle altre Leggi speciali.


I pubblici ufficiali devono accettare le dichiarazioni sostitutive?

Sì, nei casi previsti dalla Legge. Qualora non accettino dichiarazioni sostitutive, essi incorrono sia nella violazione dei loro doveri d'Ufficio (con possibili sanzioni disciplinari) sia in veri e propri reati, a cominciare dall'omissione di atti d'Ufficio (con possibili sanzioni penali).


Quali sono alcuni casi pratici di autocertificazione?

Ne esistono moltissimi. Tra essi risaltano quelli relativi alle domande di passaporto, di iscrizione all'anagrafe consolare, di variazione di residenza. La cittadinanza, lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, luogo e data di nascita, l'esistenza in vita (soprattutto a fini pensionistici) sono, infatti, tutti stati e situazioni che il cittadino italiano può oramai autocertificare.

È da notare che per l'autocertificazione relativa al possesso della cittadinanza italiana resta salvo il principio per il quale le Autorità Consolari possono riservarsi di richiedere verifiche supplementari. L'elenco completo dei casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà è ricompreso agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.


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